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(( Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:

  • a)l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • b)la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti presenti;
  • c)la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
  • d)la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
  • e)l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
  • f)l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  • g)lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
  • h)la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
  • i)l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
  • j)il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. (( Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi. )) Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito ((nel presente articolo)) ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 97 parole tolte, 204 parole aggiunte in 10 capoversi.

Il sistema di aggiunto: gestione informatica e conservazione dei documenti informatici aggiunto: della pubblica amministrazione assicura:

b) tolto: l'integrita' del documento aggiunto: la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti presenti;

c) la tolto: leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e di classificazione originari aggiunto: corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

aggiunto: d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;

aggiunto: e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

aggiunto: f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

aggiunto: g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;

aggiunto: h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;

tolto: daggiunto: j) il rispetto delle tolto: misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. aggiunto: regole tecniche di cui all'articolo 71. Il sistema di aggiunto: gestione e conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il aggiunto: dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tolto: e, ove previsto, aggiunto: ove nominato, e con il responsabile del tolto: servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aggiunto: sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. aggiunto: Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito tolto: dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 aggiunto: nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art44 · fonte del testo

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