Art. 17 c.a.d. — Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

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((1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:)) ((di telecomunicazione e fonia,)) ((di telecomunicazione e fonia))

  • c)((indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;)) ((di telecomunicazione e fonia;)) ((...)) (( Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. )) (( DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51. ))

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011. 263 parole tolte, 132 parole aggiunte in 11 capoversi.

aggiunto: 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fineaggiunto: , le predette amministrazioni individuano un tolto: centro di competenza cui aggiunto: unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:

tolto: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; aggiunto: di telecomunicazione e fonia, di telecomunicazione e fonia

tolto: b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

tolto: c) indirizzo,aggiunto: c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informaticatolto: ;

tolto: d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

tolto: e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

tolto: f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

tolto: g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

tolto: i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

tolto: j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro aggiunto: relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; di telecomunicazione e fonia;... Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art17 · fonte del testo

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