Codice dell’ambiente

Art. 34 t.u.a. — Norme tecniche, organizzative e integrative

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Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche' per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), di tali opere o interventi, e' facolta' del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai fini di cui al comma 1, ove il proponente manifesti la volonta' di avvalersi della citata facolta':

  • a)il progetto e lo studio di impatto ambientale, da presentarsi ai sensi della parte seconda del presente decreto, comprendono anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con il necessario grado di dettaglio;
  • b)i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste dalla parte seconda del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  • c)in pendenza della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso;
  • d)l'istruttoria sullo studio di impatto ambientale e' condotta dagli organi preposti alla istruttoria sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale e il relativo parere di valutazione di impatto ambientale e' integrato da quanto riguarda gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, in conformita' ai principi comunitari e al dettato delle relative norme di attuazione;
  • e)una volta conclusa la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, il giudizio di compatibilita' ambientale viene comunicato anche all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che riprende il relativo procedimento con la trasmissione del predetto giudizio alle amministrazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'espressione del parere di competenza; restando le fasi precedenti assorbite nella gia' esperita procedura, la conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' tenuta nei successivi trenta giorni, contestualmente alla fase finale della conferenza di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
  • f)l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilita' ambientale emesso sul progetto dell'opera o intervento per il quale detta autorizzazione e' stata richiesta;
  • g)e' tenuto a corrispondere un unico corrispettivo nella misura stabilita con il decreto di cui all'articolo 49, comma 2. Le modifiche agli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto. Le modifiche progettate per gli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che ai sensi dell'articolo 10 di tale decreto legislativo non risultino sostanziali, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi di quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' per le modifiche sostanziali agli stessi, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e' integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Si applica il comma 2 del presente articolo, ad esclusione del disposto di cui alla lettera c). Le modifiche agli impianti di produzione di energia elettrica e relative opere connesse, che siano soggetti anche alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e che costituiscano mere attuazioni di prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto e sono da ricomprendere nei relativi provvedimenti di autorizzazione.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008

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