Art. 318-quater t.u.a. — Verifica dell'adempimento

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Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Testo in vigore dal 29 maggio 2015 al 30 giugno 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art318quater · fonte del testo

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