Art. 298 t.u.a. — disposizioni transitorie e finali
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Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, a partire dalla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 24 novembre 2007
