Codice dell’ambiente

Art. 292 t.u.a. — Definizioni

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Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

  • a)olio combustibile pesante:
  • 1)qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
  • 2)qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con tale metodo;
  • b)gasolio:
  • 1)qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
  • 2)qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
  • c)metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
  • d)combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
  • e)olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
  • f)gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
  • g)immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;
  • h)acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;
  • i)zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
  • l)zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
  • m)aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
  • n)nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
  • o)servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
  • p)nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572;
  • q)nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
  • r)stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
  • s)nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
  • t)tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.

Testo in vigore dal 24 novembre 2007 al 13 maggio 2011

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 24 novembre 2007. 178 parole tolte, 590 parole aggiunte in 21 capoversi.

Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta tolto: del presente decreto. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

aggiunto: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio tolto: del codice aggiunto: che rientra nei codici da NC 2710 1951 tolto: - 2710 1969 ovvero aggiunto: a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;

aggiunto: 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e tolto: d aggiunto: f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria tolto: di aggiunto: degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del tolto: sessantacinque per cento aggiunto: 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86tolto: , anche se aggiunto: o per il quale la percentuale del distillato a tolto: 250° C aggiunto: 250 °C non puo' essere determinata tolto: secondo il predetto aggiunto: con tale metodo;

aggiunto: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio tolto: del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovveroaggiunto: , escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;

aggiunto: 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio tolto: che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburanteaggiunto: , escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno tolto: l'ottantacinque per cento aggiunto: l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and tolto: Materials' aggiunto: Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

d) tolto: gasolio aggiunto: combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

aggiunto: e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo tolto: che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una aggiunto: la cui viscosita' o densita' tolto: che rientra nei limiti tolto: della viscosita' o densita' definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione aggiunto: di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato tolto: per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna, per il quale valgono le disposizioni di cui al aggiunto: su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66tolto: , e ad esclusioneaggiunto: ;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato tolto: dalle navi che provengono direttamente da un Paese non appartenente all'Unione europea aggiunto: su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

tolto: e) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.aggiunto: g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;

aggiunto: h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;

aggiunto: i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

aggiunto: l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;

tolto: f) depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.aggiunto: m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;

aggiunto: n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;

aggiunto: o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;

aggiunto: p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572;

tolto: g) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle acciseaggiunto: q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

aggiunto: r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

aggiunto: s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;

aggiunto: t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art292 · fonte del testo

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