Art. 284 t.u.a. — Installazione o modifica
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In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorita' competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia e' accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed e' messa da costui a disposizione del responsabile dell'e sercizio e della manutenzione. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorita' competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui e' stata espletata la procedura prevista dagli a rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010
