Art. 235 t.u.a. — Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

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Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente articolo, ((...)) aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies ((che adotta)) sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237. (( Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis, e' sostituito dal presente: "Tutti i soggetti che effettuano attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((15)) ((consorzio)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((Consorzio)) ((10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.)) ((contributo ambientale)) ((contributo ambientale)) ((consorzio)) ((contributo ambientale)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4)) ((consorzio)) ((consorzio))

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 18 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 241 t.u.a. · Art. 265 t.u.a. · Art. 221 t.u.a. · Art. 222 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2007 al 13 febbraio 2008. 1329 parole tolte, 327 parole aggiunte in 17 capoversi.

… legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente articolo, tolto: che nonaggiunto: ... aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies tolto: costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare aggiunto: che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237. tolto: I consorzi aggiunto: Il consorzio di cui al comma 1 tolto: hannoaggiunto: , gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro etolto: , salvo quanto previsto dal comma 17, sono retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema tipo redatto aggiunto: adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare, di concerto con il Ministro tolto: delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, aggiunto: dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di tolto: efficienza aggiunto: trasparenza, efficacia, tolto: economicita' e trasparenza aggiunto: efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. aggiunto: Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato tolto: da ciascun aggiunto: dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare, che lo approva tolto: nei successivi novanta giorni. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. aggiunto: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di tolto: a pprovazione dello statuto dei consorzi aggiunto: approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. tolto: I consorzi di cui al comma 1, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, devono trasmettere copia della comunicazione stessa al consorzio di cui all'articolo aggiunto: 3. All'articolo 9-quinquiestolto: , del decreto-legge 9 settembre 1988tolto: , n. 397tolto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, tolto: n. 475, come modificato dal presente decreto. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189, comma 3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

tolto: a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

tolto: b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

tolto: c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

tolto: d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;

tolto: e) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle aggiunto: il comma 6-bis, e' sostituito dal presente: "Tutti i soggetti che effettuano attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e tolto: dei rifiuti piombosi. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:

tolto: a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

tolto: b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

tolto: d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo aggiunto: di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 15 consorzio PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 Consorzio 10. All'articolo 9-quinquiestolto: , del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, tolto: come modificato dal comma 16 del presente articolo. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'. Resta altresi' consentita per gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea. aggiunto: il comma 7 e' sostituito dal seguente: "Al fine di assicuraretolto: , ai consorzi, aggiunto: al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un tolto: sovrapprezzo di aggiunto: contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte tolto: dei produttori e degli importatori delle batterie stesse aggiunto: di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori tolto: verseranno direttamente ai consorzi aggiunto: versano direttamente al consorzio i proventi del tolto: sovrapprezzo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati: il sovrapprezzo di cui al comma 10, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale sovrapprezzo. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. Al comma 2 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' aggiunta la seguente lettera: d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi". 15. Il comma 3 dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' sostituito dal seguente: "Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

tolto: a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

tolto: b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

tolto: c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

tolto: d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.". 16. Dopo il comma 3, dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' inserito il seguente: "3-bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

tolto: a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

tolto: b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

tolto: c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.". 17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei successi i novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi. aggiunto: contributo ambientale. contributo ambientale contributo ambientale consorzio contributo ambientale COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 consorzio consorzio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art235 · fonte del testo

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