Art. 232 t.u.a. — rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

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La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 16 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232 · fonte del testo

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