Art. 190 t.u.a. — Registro cronologico di carico e scarico

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(( I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett.

  • a)e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.)) 41
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

41

Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 25 dicembre 2010 al 16 agosto 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 16 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 31 luglio 2021 — 16 giugno 2023per un anno
  3. 26 settembre 2020 — 31 luglio 2021per 10 mesi
  4. 13 febbraio 2019 — 26 settembre 2020per un anno
  5. 1 gennaio 2018 — 13 febbraio 2019per un anno
  6. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  7. 2 febbraio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  8. 1 marzo 2015 — 2 febbraio 2016per 11 mesi
  9. 21 agosto 2014 — 1 marzo 2015per 6 mesi
  10. 1 marzo 2014 — 21 agosto 2014per 6 mesi
  11. 31 ottobre 2013 — 1 marzo 2014per 4 mesi
  12. 16 agosto 2011 — 31 ottobre 2013per 2 anni
  13. 25 dicembre 2010 — 16 agosto 2011per 8 mesi
  14. 26 agosto 2010 — 25 dicembre 2010per 4 mesi
  15. 13 febbraio 2008 — 26 agosto 2010per 3 anni
  16. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2010 al 25 dicembre 2010. 436 parole tolte, 252 parole aggiunte in 9 capoversi.

I soggetti di cui all'articolo tolto: 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi aggiunto: 188-ter, comma 2, lett.

aggiunto: a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo tolto: 184, comma 3, lettere c), d) e g), aggiunto: 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuatetolto: :

tolto: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimotolto: ;

tolto: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

tolto: c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

tolto: d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

tolto: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

tolto: b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: c) il metodo di trattamento impiegato. I registriaggiunto: . I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzionetolto: , di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri aggiunto: o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di aggiunto: identificazione di cui all'articolo 193aggiunto: , comma 1, relativi al trasporto dei rifiutiaggiunto: , o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazionetolto: , ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. I soggetti aggiunto: di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi tolto: e le due tonnellate di rifiuti pericolosiaggiunto: , possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le tolto: organizzazioni di categoria interessate o loro aggiunto: associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi aggiunto: di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Le informazioni contenute nel registro aggiunto: di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo tolto: che aggiunto: qualora ne faccia richiesta. I registri aggiunto: di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla … scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata tolto: iaggiunto: . I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. tolto: 6 bis. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei aggiunto: La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico tolto: si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni aggiunto: e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma tolto: 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Nell'Allegato 6. aggiunto: 7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro tolto: dll'ambiente aggiunto: dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o"aggiunto: . I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

    Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art190 · fonte del testo

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