Art. 187 t.u.a. — Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

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E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

  • a)siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
  • b)l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
  • c)l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2010 al 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 25 dicembre 2010. 53 parole tolte, 101 parole aggiunte in 4 capoversi.

E' vietato miscelare tolto: categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto aggiunto: rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. aggiunto: La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. In deroga al tolto: divieto di cui al comma 1, la miscelazione tolto: di rifiuti pericolosi aggiunto: dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materialiaggiunto: , puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209tolto: , 210 e 211 qualora aggiunto: e 211 a condizione che:

aggiunto: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo tolto: 178, comma 2, e al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti aggiunto: 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

aggiunto: b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

aggiunto: c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui … comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelatiaggiunto: , qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e tolto: per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 aggiunto: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art187 · fonte del testo

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