Art. 78 c.t.s. — Regime fiscale del Social Lending

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(( I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 11 settembre 2018 al 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2017 al 11 settembre 2018. 115 parole tolte, 77 parole aggiunte.

I tolto: gestori dei portali on line che svolgono attivita' di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attivita' aggiunto: soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo tolto: 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del aggiunto: 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 settembre 1973 aggiunto: 22 dicembre 1986, n. tolto: 600, aggiunto: 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601tolto: . Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917aggiunto: , nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art78 · fonte del testo

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