Codice del Terzo settore

Art. 37 c.t.s. — Enti filantropici

Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art37 · fonte del testo

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