Art. 44 — Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

  • a)certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
  • b)certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;
  • c)certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
  • d)certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
  • e)certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
  • f)attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
  • g)relazione documentata sull'attivita' svolta nel settore. Le imprese costituite in societa' debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica. Le societa' cooperative debbono altresi' esibire:
  • a)certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
  • b)certificato da cui risulti che e' stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
  • c)copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Testo vigente dal 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art44 · fonte del testo

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