Art. 31 c.t.s. — Revisione legale dei conti

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Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • b)ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • c)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Testo in vigore dal 2 agosto 2017 al 3 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art31 · fonte del testo

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