Art. 76 c.p.a.
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[1]Modalita' della votazione
[2]1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma ((. ..)), del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012
