Art. 57 c.p.a.
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[1]Spese del procedimento cautelare
[2]1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011
