Art. 54 c.p.a.
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Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini ((1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.)) 2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. 3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.
Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 21 agosto 2015
