Art. 3 c.p.a.
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[1]Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
[2]1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 30 ottobre 2016
