Art. 2 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)

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[1]Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

[2]1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

  • a)il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
  • b)il registro delle istanze di prelievo;
  • c)il registro per i processi verbali di udienza;
  • d)il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
  • e)il registro delle ordinanze cautelari;
  • f)il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
  • g)il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ((;))
  • g-bis)((il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.)) 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della ((comunicazione)) dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 21 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Statoaggiunto: ;

aggiunto: g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del … cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della tolto: trasmissione aggiunto: comunicazione dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~allegato-2-norme-di-attuazione-art2 · fonte del testo

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