Codice del consumo

Art. 77 cod. cons. — Risoluzione dei contratti accessori

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Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art77 · fonte del testo

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