Art. 78 cod. cons. — Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

  • a)uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
  • b)nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. 3 parole tolte, 158 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia tolto: dell'acquirente aggiunto: del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico tolto: del venditore aggiunto: dell'operatore. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

aggiunto: a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

aggiunto: b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art78 · fonte del testo

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