Art. 67-undevicies cod. cons. — Ricorso giurisdizionale o amministrativo
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione. 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140. 3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67undevicies · fonte del testo
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