Art. 56 cod. cons. — Obblighi del professionista nel caso di recesso

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Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e). L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art56 · fonte del testo

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