Art. 42 cod. cons. — Inadempimento del fornitore
Articolo abrogato dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Abrogato dal 19 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Abrogato dal 19 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 19 settembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art42 · fonte del testo
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