Codice del consumo

Art. 16 cod. cons. — Esenzioni

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Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

  • a)prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
  • b)prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  • c)prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  • d)prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  • e)prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
  • f)alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
  • g)prodotti di fantasia;
  • h)gelati monodose;
  • i)prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art16 · fonte del testo

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