Art. 97 codice dei contratti pubblici — Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

  • a)in sede di presentazione dell'offerta:
  • 1)ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato;
  • 2)ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella data;
  • b)ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si e' verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo' comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico e' escluso con decisione motivata. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 3 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il …

… presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta. tolto: 2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una … che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico e' escluso con decisione motivatatolto: . 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art97 · fonte del testo

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