Art. 205 codice dei contratti pubblici — Procedure di aggiudicazione del contraente generale

Il bando individua il progetto di fattibilita' tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessita' dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:

  • a)del valore tecnico ed estetico delle varianti;
  • b)dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
  • c)di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto. Il bando di gara puo' prevedere che l'offerente dimostri:
  • a)l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessita' di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente che risulti poi aggiudicatario;
  • b)la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
  • c)il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. L'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, non puo' parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabile. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione puo' partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. 1. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori speciali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle relative norme del Libro III. 2. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati nel comma 6 sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 5 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: 1.Il bando individua il progetto di fattibilita' tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche … da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando. tolto: 2. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:

c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto. tolto: 3. Il bando di gara puo' prevedere che l'offerente dimostri:

c) il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste. tolto: 4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. L'operatore che partecipa alla gara, … non puo' parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabiletolto: . 5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione puo' partecipare alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art205 · fonte del testo

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