Art. 124 codice dei contratti pubblici — Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

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1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. 3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3. 4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo', su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore e' da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Testo in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023. 6 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione … dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. aggiunto: 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. … documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. aggiunto: 3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari … applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3. aggiunto: 4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo', su … ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2. aggiunto: 5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la … 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019aggiunto: . 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art124 · fonte del testo

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