Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2)

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[1](( Allegato V.2 Modalita' di costituzione del collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)))

[2]Articolo 1. ((Formazione del collegio e compensi.))

[3]1. ((Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», e' formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.)) 2. ((I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita' di cui al presente comma.)) 3. ((Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.)) 4. ((Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare:

  • a)in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
  • b)in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».)) 5. ((Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo' superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.)) 6. ((Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessita' dell'opera, nonche' all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualita'. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.))

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 21 maggio 2025

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

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Allegato V.2 Modalita' di costituzione del tolto: Collegio aggiunto: collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

Articolo 1. Formazione del tolto: Collegio aggiunto: collegio e compensi.

1. Il tolto: Collegio consultivo tecnico ( aggiunto: collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»tolto: )aggiunto: , e' formato, a scelta della stazione appaltante aggiunto: o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di tolto: motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, tolto: dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con aggiunto: per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche … un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo tolto: 2 aggiunto: 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e … Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. tolto: 3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro aggiunto: Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tolto: su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate. 4 aggiunto: partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita' di cui al presente comma. 3. Ai componenti del tolto: Collegio aggiunto: collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. tolto: 5 aggiunto: 4. Fermo restando il diritto dei componenti del tolto: Collegio aggiunto: collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso aggiunto: del Collegio non puo' superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120tolto: . Il compenso spettante ai componenti del aggiunto: e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare:

aggiunto: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;

aggiunto: b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro». 5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo' superare il triplo della parte fissaaggiunto: . I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessita' dell'opera, nonche' all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualita'. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art1 · fonte del testo

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