Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4) — Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

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[1]Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

[2]1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilita' di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

  • a)rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • b)assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
  • c)assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilita' di eseguire il contratto e' valutata sulla base dei seguenti requisiti:
  • a)presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
  • b)sistema di formazione e aggiornamento del personale;
  • c)contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
  • d)rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • e)assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
  • f)assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Testo in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art8 · fonte del testo

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