Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4) — Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.)). 2. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

  • a)rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • b)assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
  • c)partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.)) 3. ((Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.)) 4. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.)) 5. (( Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 167 parole tolte, 228 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

tolto: 1. Leaggiunto: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e tolto: per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate tolto: fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali tolto: anche per i livelli superiori a quelli aggiunto: per i corrispondenti livelli di qualifica. tolto: 2. Dopo il termineaggiunto: . 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 tolto: la possibilita' diaggiunto: , la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base aggiunto: del soddisfacimento dei seguenti requisiti, tolto: relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione aggiunto: come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

c) tolto: assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. aggiunto: partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, … possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. tolto: Dopo il termine aggiunto: A decorrere dalla data di cui al comma tolto: 3 la possibilita' di eseguire il contratto e' valutata sulla base dei seguenti requisiti:

tolto: a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;

tolto: b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

tolto: c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;

tolto: d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

tolto: e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 aggiunto: 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. 5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art8 · fonte del testo

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