Codice dei contratti pubblici

Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

[1]Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

[2]1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • b)presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
  • c)disponibilita' di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. 2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato. 3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato. 4. (( Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.)) 5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo' essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo' essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 31 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato. 4. Ai fini della qualificazione, aggiunto: a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte tolto: si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta dataaggiunto: , si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, tolto: si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutturetolto: , di cui all'allegato aggiunto: di cui all'Allegato I.9 al codice. 5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art4 · fonte del testo

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