Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato II.17)

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[1]Caratteristiche dei buoni pasto.

[2]1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

  • a)consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  • b)consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
  • c)sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • d)non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • e)sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
  • a)il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • b)la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione;
  • c)il valore facciale espresso in valuta corrente;
  • d)il termine temporale di utilizzo;
  • e)uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • f)la dicitura: «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». 3. Nei buoni pasto in forma elettronica:
  • a)le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
  • b)la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e' utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
  • c)l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e' assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
  • d)la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e' riportata elettronicamente. 4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.

Testo in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-17-art4 · fonte del testo

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