Art. 33 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)
[1]Esclusione dall'anticipazione del prezzo.
[2]1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo e' calcolato sulla base del reale consumo, nonche' i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. 1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
