Codice dei contratti pubblici

Art. 5 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Quadro economico dell'opera o del lavoro.

[2]1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro e' predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonche' alle specifiche modalita' di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, e' cosi' articolato:

  • a)((lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;))
  • b)costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  • c)importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
  • d)opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;
  • e)somme a disposizione della stazione appaltante per:
  • 1)lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
  • 2)rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
  • 3)rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
  • 4)allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
  • 5)imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
  • 6)accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
  • 7)acquisizione aree o immobili, indennizzi;
  • 8)spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
  • 9)spese per attivita' tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche' per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
  • 10)spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
  • 11)eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  • 12)spese per pubblicita';
  • 13)spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
  • 14)spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
  • 15)spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
  • 16)spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
  • 17)nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
  • 18)IVA ed eventuali altre imposte. 2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 3 parole tolte, 28 parole aggiunte.

a) lavori a tolto: corpo, a misura aggiunto: misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art5 · fonte del testo

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