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((1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio)) 17 Le giustificazioni ((...)) possono riguardare, a titolo esemplificativo:

  • a)l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
  • b)le soluzioni tecniche adottate;
  • c)le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
  • d)l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
  • e)LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
  • f)l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
  • g)il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. 17 Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102

17

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Testo in vigore dal 5 agosto 2009 al 13 luglio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2007 al 5 agosto 2009. 36 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazionitolto: , eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, aggiunto: relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio Le giustificazioni... possono riguardare, a titolo esemplificativo:

… fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezzatolto: ... in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui … costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. tolto: nella aggiunto: Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102

    Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art87 · fonte del testo

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