Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/2013

    Questione infondata
    22 maggio 2013

    Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal TAR del Lazio, il quale dubita della legittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui, stabilendo il principio di esclusività dell'oggetto sociale della SOA (Società organismo attestazione), avrebbe il duplice corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA. La libertà di iniziativa economica privata infatti, come gode della tutela accordata dall'art. 41 Cost. alle imprese singolarmente considerate, così soggiace, quindi, ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di stabilire a salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto competitivo dei mercati a tutela delle stesse imprese e dei consumatori. L'art. 41 Cost., dunque, è un parametro che garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l'assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l'assetto concorrenziale del mercato.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 40 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

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  • Sentenza n. 328/2011

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 2011

    Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla Regione sull'assunto di un difetto di motivazione dell'ordinanza di remissione in ordine alla dedotta violazione dello statuto speciale della regione Sardegna e alle ragioni dell'applicabilità, nella specie, delle norme del titolo v, parte seconda, della costituzione posto che il richiamo anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trova giustificazione nella considerazione che i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché di norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e di obblighi internazionali (v. sent. n. 114 del 2011),

    Art. 40 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 19 aprile 2016. 1346 parole tolte, 6 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

tolto: a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

tolto: b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. Il regolamento definisce in particolare:

tolto: a) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 11 SETTEMBRE 2008 aggiunto: 18 APRILE 2016, N. tolto: 152;

tolto: b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

tolto: c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

tolto: d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

tolto: e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

tolto: f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

tolto: g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio;

tolto: g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;

tolto: h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esit. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. aggiunto: 50

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art40 · fonte del testo

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