Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:

  • a)422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
  • b)5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Testo in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art215 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari