Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. 554 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Ai fini del presente articolo "impresa collegata" e' qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati:

tolto: a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, o b)

tolto: da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. Il comma 2 si applica:

tolto: a) agli appalti di servizi purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui e' collegata;

tolto: b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui e' collegata;

tolto: c) agli appalti di lavori, purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui e' collegata. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu' imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:

tolto: a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure b)

tolto: da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia parte, purche' l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attivita' di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;

tolto: b) la natura e il valore degli appalti considerati;

tolto: c) gli elementi che la Commissione puo' giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art218 · fonte del testo

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