Art. 208 — Gas, energia termica ed elettricità (art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)

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[1]Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita':

  • a)la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure b)

[2]l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
  • b)l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica alle seguenti attivita':
  • a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
  • b)l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. L'alimentazione con elettricita' di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
  • a)la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
  • b)l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Testo in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art208 · fonte del testo

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