Art. 157 — Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

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Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo in vigore dal 2 maggio 2006 al 1 febbraio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art157 · fonte del testo

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