Art. 156 — Società di progetto (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016. 430 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art156 · fonte del testo
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