Art. 137 — Inadempimento di contratti di cottimo (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. 39 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art137 · fonte del testo
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