Art. 134 — Recesso (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art134 · fonte del testo
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