Art. 62 codice dei beni culturali — Procedimento per la prelazione

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Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di ((venti)) giorni dalla denuncia, formulano al Ministero ((una proposta)) di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa ((indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene)). 4 ((Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.)) Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156

4

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" e' soppressa.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. 15 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… l'indicazione del prezzo. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di tolto: trenta aggiunto: venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero tolto: la aggiunto: una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa aggiunto: indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene. Il Ministerotolto: , qualora non intenda esercitare la prelazione, ne da' comunicazione, entro quaranta aggiunto: puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denunciatolto: , all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156

    Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" e' soppressa.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art62 · fonte del testo

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