Art. 62 codice dei beni culturali — Procedimento per la prelazione

Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene. 4 4a Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. ((4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156

4

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" e' soppressa.

4a

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone piu' (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" e' soppressa.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 26 parole tolte, 55 parole aggiunte.

… proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. tolto: Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma aggiunto: 4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di tolto: novanta, centoventi e centottanta giorni tolto: dallaaggiunto: . Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o tolto: dalla data di acquisizione degli aggiunto: ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della tolto: denuncia medesima aggiunto: stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art62 · fonte del testo

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