Art. 20 codice dei beni culturali — Interventi vietati
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I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi (( pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13)) non possono essere smembrati.
Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008
