Art. 20 codice dei beni culturali — Interventi vietati
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I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi non possono essere smembrati.
Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006
