Art. 20 codice dei beni culturali — Interventi vietati

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I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi non possono essere smembrati.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art20 · fonte del testo

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