Art. 17 codice dei beni culturali — Catalogazione
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Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006
